Dalle consigliere e consiglieri municipale nel Municipio I abbiamo ricevuto il seguente messaggio:

 

Buongiorno  alla Redazione

Le invio il link ove è riportata  correttamente la spiegazione di alcuni articoli del  ” Nuovo Regolamento del Commercio sulle Aree Pubbliche ” di Andrea Coia.

E’ fondamentale informare i cittadini e Basilare che ciò avvenga nella maniera corretta, poiché abbiamo riscontrato delle difficoltà nella giusta comprensione di alcune norme  e di conseguenza della loro divulgazione ad un pubblico del tutto inconsapevole, vi proponiamo l’esatta lettura degli articoli che hanno creato confusione:

[link]

Saluti Dai Consiglieri Municipali M5S, Municipio Roma I Centro

Raffaella S.

Giusi C.

Enzo S.

 

Questo il contenuto del documento:

Quali portavoce del Primo Municipio, abbiamo il compito di portare la voce dei cittadini all’interno delle istituzioni e gli atti delle Istituzioni ai cittadini per garantire la massima saldatura tra cittadini e rappresentanze. Riteniamo che sia quindi doveroso, verso i cittadini, fare il possibile per liberarli dalla disinformazione, in modo massimo quando questa è dolosa ed offensiva della loro intelligenza. Pertanto intendiamo chiarire e spiegare il “ Nuovo Regolamento delle Attività su Aree Pubbliche “ redatto dal Consigliere Comunale Andrea Coia del Movimento 5 Stelle.

Innanzitutto è bene ricordare che dal 2006 esiste la Direttiva Bolkestein, che formula una serie di principi tendenti ad armonizzare le normative nazionali e regionali per promuovere una maggiore competitività di mercato, l’Italia ha recepito la direttiva europea nel 2010 con il D.Lgs. n.59 ma solo il 5-7- 2012 è stata raggiunta un’intesa in conferenza Stato-Regioni, nella quale sono stati individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche . Siamo nel 2017 : è stata attuata ? Nel 1998 il Decreto Bersani, D.Lgs.114, riformò radicalmente il settore del commercio andando verso la Liberalizzazione, in sintesi : Chiunque potrà aprire un negozio e potrà vendere ciò che vorrà. In riferimento al commercio su Area Pubblica leggere Art. 27,28,29,30 del Decreto.

Nel 1999 la Legge regionale n.33 stabilì norme per: L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche ( Capo II ).

Nel 2003 il 19 febbraio con la Deliberazione del consiglio regionale n. 139 si sancì: Adozione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche .

Senza dimenticare che nel 2006, sindaco Veltroni, venne approvata la Delibera n.35 : Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche. Glissando sugli articoli dell’Intesa Stato Regioni che stabiliscono i criteri applicati per la scelta dei Posteggi su area pubblica e loro concessione .
Da tutto questo nasce il Nuovo Regolamento, che sarebbe dovuto esistere già da tempo, per riordinare il Gran Marasma che ha potuto svilupparsi a causa del mancato controllo sull’attuazione di norme che se correttamente applicate non avrebbero permesso il generarsi di questa “Babilonia”.

Analizziamo alcuni articoli divulgati in maniera Imprecisa:

Le Licenze, Art.15, sono per la prima volta limitate per Titolare dei posteggi e per famiglia anagrafica, come già stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni, fino ad un massimo di 10 ossia 5 settore alimentare e 5 settore non alimentare, proprio per combattere i Monopoli.
Si parla di Sanatoria per le Concessioni Anomale, l’Art.53 spiega in 3 righe cosa si sarebbe dovuto fare e cosa si farà.

Queste concessioni Non sono Abusive ma sono chiamate anomale perché generiche nell’indicare, ad esempio, zone o numeri civici dove l’operatore poteva esercitare, il fatto che vengano trasformate in posti fissi era già stabilito nella 35/2006 art.31 ( mai attuata), nel D.Lgs.59/2010 , saranno i Municipi, tramite conferenza dei Servizi, che potranno dare il diniego sull’eventuale posizionamento degli “operatori anomali”.
Gli Itineranti , Art.41, avranno l’autorizzazione rilasciata dai Municipi. Per motivi di tutela storica, artistica, archeologica, ambientale nonché per motivi di sicurezza è vietato in tutto il territorio del Primo e del Secondo Municipio e gli altri Municipi potranno comunicare l’elenco delle strade, dove sarà vietato il commercio svolto in forma itinerante, che verrà inserito nell’allegato A .
Nella Del. 35/2006 Art. 20 L’attività di vendita in forma Itinerante è autorizzata, fatti salvi quei luoghi dove esistono provvedimenti di divieto per motivi di tutela storica etc.etc. come già precedentemente elencati.

L’Anzianità, Art.12, non è favorita ma rispetta un punteggio stabilito dalla conferenza Stato/Regioni del 5 Luglio 2012 calcolato fino ad un massimo di 250 punti, e solo il 40% è relativo alla professionalità acquisita con l’Anzianità. Sono stati inseriti punteggi definiti di Qualità, in linea con il Movimento, riferiti al : riuso, riciclo, basso impatto sull’ambiente, etc..

E’ vietato appendere merci, Art.3, agli aggetti tendari, questi devono rispettare le dimensioni prescritte, è Vietato l’uso di generatori di energia elettrica salvo che non rispettino i Requisiti igienico-sanitari e siano necessari .

Le sanzioni, Art.45, non sono state abbassate, sono desunte dalla normativa nazionale, non si potrebbero assolutamente diminuire poiché il Comune è un organo legislativo di livello inferiore, sono addizionali ossia si aggiungono le sanzioni a quelle previste dalla Legge, per es.: “Chi appende abiti agli aggetti tendari paga una multa accessoria che non è prevista nella normativa nazionale” stessa sorte chi non rispetta l’obbligo di pulizia, o per gli Itineranti che non rispettano i limiti o le prescrizioni imposte dalla disciplina vigente , fino alla Sospensione dell’Autorizzazione e della Concessione fino ad un massimo di 20 giorni.

A garanzia del pagamento delle Sanzioni è introdotta la Polizza Fideiussoria. E’ interessante anche l’Art. 44 sugli Obblighi per l’esercizio del commercio su Area Pubblica.

L’Art. 42 stabilisce che la Festa della Befana a Piazza Navona sarà competenza del Dipartimento Sviluppo Economico Attività produttive e Agricoltura e i Municipi avranno competenza per le altre fiere a rilevanza territoriale.

Le Rotazioni ? Già la Del.35 del 2006 Art.15 esprimeva la stessa norma del Regolamento di Coia, Art.36 : “Il Dipartimento di concerto con i Municipi, provvede a delimitare le soste autorizzate con paline e apposita segnaletica” e altro ancora.

Il Nuovo Regolamento ha come obiettivo il ripristino del Decoro nella Capitale, trasferendo ai Municipi maggiori competenze, anche a causa del futuro Decentramento, e cerca un reale equilibrio, ordine e organizzazione con l’inserimento di nuovi criteri o semplicemente con la loro attuazione.

 

Abbiamo volentieri dato eco al messaggio che consigliere e consiglieri M5S ci hanno inviato, cogliendo questo positivo, seppur limitato, segnale di dialogo in un movimento che invece normalmente dimostra autoreferenzialità e incapacità di ascolto.

Dobbiamo però dire che rimangono valide tutte le nostre perplessità per un regolamento che anziché riformare un settore che negli ultimi anni a Roma è esploso in maniera assolutamente anomala (circa 12.000 licenze ambulanti, più di Toscana, Umbria e Marche messe insieme), si limita essenzialmente a ricodificare l’esistente.

Il risultato non potrà che essere la cristallizzazione della situazione che vediamo da anni sulle strade e marciapiedi romani, come d’altronde ha anche fatto capire lo stesso assessore al commercio Meloni.

Tanto per fare un esempio, il divieto di utilizzo dei generatori elettrici, “salvo che non rispettino i Requisiti igienico-sanitari e siano necessari” non potrà che portare alla diffusione degli stessi in ogni bancarella, col titolare che spergiurerà sul fatto che esso è “necessario” alla sua attività.

 

elettrogeno

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